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Costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti

Obbligo di dichiarazione: dichiarazione delle scorte di magazzino obbligatorio e delle scorte costit

Gli commercianti e i produttori che mettono per la prima volta in circolazione all’interno del Paese (territorio nazionale svizzero ed enclave doganali) i medicamenti conformemente all’Ordinanza concenente la costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti (RS 531.215.31), sono tenuti alla fine di ogni anno civile ad annunciare all’Ufficio Segreteria di Helvecura le loro scorte di magazzino obbligatorie come pure le scorte costituite volontariamente dall’azienda.

Le basi legali determinanti sono reperibili sotto www.helvecura.ch